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Regio decreto 1658/1935

Art. 17 — In tempo di mobilitazione, nel caso di prigionia, di dispersione o scomparsa del militare, il titolo al socco…

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Art. 17. In tempo di mobilitazione, nel caso di prigionia, di dispersione o scomparsa del militare, il titolo al soccorso continua fino a che la posizione del militare sia stata definita. Intervenuta tale definizione, si applicano le norme inerenti alla posizione che in tal modo viene attribuita.

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