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Regio decreto 1658/1935

Art. 14 — In tempo di mobilitazione, quando all'atto del congedamento della classe o del contingente chiamato il milita…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/14parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 14. In tempo di mobilitazione, quando all'atto del congedamento della classe o del contingente chiamato il militare trovasi ricoverato in ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso, sempre che non vi sia diritto a pensione, continua tino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio dei direttore del luogo di cura, cessa la inabilita' a lavoro proficuo, non mai pero' oltre il 90° giorno dalla data dell'uscita dal luogo di cura.

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