Regio decreto 1658/1935
Art. 11 — Quando il militare sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso ai congiu…
Art. 11. Quando il militare sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso ai congiunti cessa dal giorno successivo a quello del ritorno nella propria residenza, salvo che questi sia stato inviato in licenza straordinaria in attesa di congedo per riforma, nel qual caso il soccorso deve continuare fino a che il militare stesso sia stato inviato in congedo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.