Regio decreto 2111/1934
Art. 17 — Tutti gli ufficiali non in S.P.E
Art. 17. Tutti gli ufficiali non in S.P.E. residenti fuori Roma, di passaggio per la Capitale con sosta non superiore a quindici giorni, avranno diritto di frequentare il Circolo. Ove pero' la loro permanenza alla Capitale oltrepassasse i quindici giorni, e non superasse i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensile.
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