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Regio decreto 1169/1934

Art. 9 — I carabinieri reali non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle a…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/9parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 9. I carabinieri reali non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorita'; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re. Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse percio' nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovra' riferire gerarchicamente al comando generale. Quando, pero', le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiale sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorita' ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.

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