Regio decreto 1169/1934
Art. 81 — In ogni occasione i carabinieri reali presteranno mano forte alle autorita' legittime quando ne saranno richi…
Art. 81. In ogni occasione i carabinieri reali presteranno mano forte alle autorita' legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilita' colla autorita' richiedente. Dovranno intervenire ogni qualvolta, scorgeranno una autorita', un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nello esercizio legittimo delle sue funzioni.
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