Regio decreto 1169/1934
Art. 76 — Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseg…
Art. 76. Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguiti ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati dei quale trovasi colui che non avra' potuto aderirvi. Le medesime conterranno le qualita' dell'autorita' richiedente, l'oggetto della richiesta, la data e la firma, ne' vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo ordiniamo e simili.
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