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Regio decreto 1169/1934

Art. 7 — I carabinieri reali possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezion…

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Art. 7. I carabinieri reali possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorita' militare.

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