Regio decreto 1169/1934
Art. 60 — I comandanti dei carabinieri reali devono fornire alle autorita' militari tutte quelle notizie od informazion…
Art. 60. I comandanti dei carabinieri reali devono fornire alle autorita' militari tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio speciale dell'arma, che possono interessarle o delle quali fossero richiesti. Le autorita' militari dovranno pero' indirizzare le richieste, sempre che possibile, ai comandi retti da ufficiali.
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