Regio decreto 1169/1934
Art. 4 — Ogni qualvolta i carabinieri reali devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le…
Art. 4. Ogni qualvolta i carabinieri reali devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente prima delle scuole allievi sottufficiali. Quando si tratti di operazioni o di esercitazioni militari, le quali richiedono, per la loro natura, l'impiego di un'arma o di un corpo a preferenza di altra arma o di altro corpo, ovvero che considerazioni di opportunita' consigliassero diversamente all'autorita' militare dalla quale le truppe dipendono, i carabinieri reali prenderanno il posto che sara' ad essi di volta in volta assegnato.
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