Regio decreto 1169/1934
Art. 15 — Le legioni territoriali sono istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei r…
Art. 15. Le legioni territoriali sono istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti; ciascuna legione ha la forza organica proporzionata alla vastita' ed importanza del territorio.
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