Regio decreto 1169/1934
Art. 11 — I carabinieri reali provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti g…
Art. 11. I carabinieri reali provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono pero' essere impiegati dalle autorita' per tradurre i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorche' sono gia' depositati nelle carceri, meno che in quelle localita' ove nelle carceri stesse manchino di apposita sala per gli esami.
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