Regio decreto 1169/1934
Art. 1
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali. Art. 1. I carabinieri reali fanno parte dell'Esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, e, in caso di guerra, concorrono con le altre truppe alle operazioni militari. Attendono inoltre, presso il R. Esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sotto piu' particolarmente incaricati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1169/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.