Regio decreto 383/1934
Art. 99 — Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta pr…
Art. 99. Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: 1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo; 2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332; 3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi; 4° acquisto di azioni industriali; 5° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000; 6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta; 8° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni; 9° prestiti di qualsiasi natura; 10° assunzione diretta dei pubblici servizi; 11° piani regolatori edilizi e di ampliamento; 12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime; 13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune; 14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.
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