Regio decreto 383/1934
Art. 76 — Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere la…
Art. 76. Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno. Per i medesimi motivi la consulta puo' essere sciolta con decreto del Ministro dell'Interno. La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
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