Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 76
Regio decreto 383/1934

Art. 76 — Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere la…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/76parte di Regio decreto 383/1934
Art. 76. Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno. Per i medesimi motivi la consulta puo' essere sciolta con decreto del Ministro dell'Interno. La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.