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Regio decreto 383/1934

Art. 57 — Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni,…

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Art. 57. Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podesta' puo' deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e puo' delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

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