Regio decreto 383/1934
Art. 54 — Il Podesta', quale ufficiale del Governo, e' incaricato sotto la direzione delle autorita' superiori: 1° di a…
Art. 54. Il Podesta', quale ufficiale del Governo, e' incaricato sotto la direzione delle autorita' superiori: 1° di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge; 2° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti; 3° di invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorita' superiori; 4° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione; 5° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati. Chi surroga il Podesta' nelle funzioni di cui al presente articolo e' considerato quale ufficiale del Governo.
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