Regio decreto 383/1934
Art. 45 — Il Podesta' e il vice podesta', prima di entrare in funzioni, prestano dinanzi al Prefetto il seguente giuram…
Art. 45. Il Podesta' e il vice podesta', prima di entrare in funzioni, prestano dinanzi al Prefetto il seguente giuramento: «Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' della carica. Giuro che non appartengo, ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii con gli obblighi della mia carica. Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria». Il Podesta' e il vice-podesta' che ricusano di giurare puramente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intendono decaduti dall'ufficio.
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