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Regio decreto 383/1934

Art. 427 — Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/427parte di Regio decreto 383/1934
Art. 427. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, i seguenti articoli: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339 e 342 nn. 4, 5, 8. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno: Mussolini.

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