Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 42
Regio decreto 383/1934

Art. 42 — Il Podesta' e' nominato con decreto Reale, il vice-podesta' con decreto del Ministro dell'Interno

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/42parte di Regio decreto 383/1934
Art. 42. Il Podesta' e' nominato con decreto Reale, il vice-podesta' con decreto del Ministro dell'Interno. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 41 Art. 43 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.