Regio decreto 383/1934
Art. 42 — Il Podesta' e' nominato con decreto Reale, il vice-podesta' con decreto del Ministro dell'Interno
Art. 42. Il Podesta' e' nominato con decreto Reale, il vice-podesta' con decreto del Ministro dell'Interno. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
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