Regio decreto 383/1934
Art. 399 — Il Governatore trasmetto ai ministri competenti copia dei regolamenti da lui deliberati relativi ai tributi, …
Art. 399. Il Governatore trasmetto ai ministri competenti copia dei regolamenti da lui deliberati relativi ai tributi, alla igiene e sanita', alla edilita' ed alla polizia locale. Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, e, per i regolamenti di igiene e sanita' anche il Consiglio superiore di sanita', puo' annullarli del tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti. I regolamenti del governatorato, che riguardano l'Agro romano, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e foreste; quelli scolastici all'approvazione del Ministro dell'Educazione nazionale. Nulla e' innovato alle facolta' attribuite al Ministro delle Finanze dall'articolo 29 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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