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Regio decreto 383/1934

Art. 366 — Le adunanze della consulta sono presiedute dal Governatore e non sono pubbliche

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Art. 366. Le adunanze della consulta sono presiedute dal Governatore e non sono pubbliche. Per la validita' di esse e' necessario l'intervento di almeno la meta' dei membri. Le deliberazioni della consulta sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

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