Regio decreto 383/1934
Art. 360 — Sono sottoposte direttamente al Governatore le istituzioni fatte a favore della generalita' degli abitanti de…
Art. 360. Sono sottoposte direttamente al Governatore le istituzioni fatte a favore della generalita' degli abitanti del governatorato o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge. Le istituzioni di assistenza e beneficenza a pro' degli abitanti del governatorato sono soggetti alla sorveglianza del Governatore, il quale puo' sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti. Contro i provvedimenti del Governatore relativi agli oggetti indicati nei due comma precedenti, e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Qualora gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del governatorato o di altre frazioni del medesimo, il Ministro dell'Interno nomina un commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia. Contro le decisioni del Ministro e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. E' richiesto il parere del Governatore sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del governatorato, quando questo contribuisca al loro mantenimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.