Regio decreto 383/1934
Art. 346 — Il governatorato e' retto da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di…
Art. 346. Il governatorato e' retto da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La consulta di Roma e' composta di dodici membri.
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