Regio decreto 383/1934
Art. 332 — I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre ecce…
Art. 332. I bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Alla stessa commissione e' altresi' demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio. In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge. Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie. Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, concernente i soppressi dazi interni ed autorizzare altresi' ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.
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