Regio decreto 383/1934
Art. 330 — Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposiz…
Art. 330. Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate da una commissione, che ha sede presso il Ministero dell'Interno, ed e' costituita come segue: il Sottosegretario di Stato per l'Interno, presidente; il Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, vice-presidente; il Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti; il Direttore generale dei servizi speciali presso il Ministero dei Lavori pubblici; il Direttore capo della divisione servizi speciali presso il Ministero dell'Interno; il dirigente l'ufficio di ragioneria presso detta divisione. Un funzionario del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al nono, funziona da segretario della commissione.
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