Regio decreto 383/1934
Art. 314 — I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantener…
Art. 314. I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici. I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facolta' d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza. I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime. Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie. Tale percentuale e' ridotta al cinque per cento per i comuni e le provincie che eccedono il secondo limite. Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni e le provincie, di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, ne' delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite. Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanita' e l'incolumita' pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.
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