Regio decreto 383/1934
Art. 307 — Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimost…
Art. 307. Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilita' dei residui attivi. L'avanzo di amministrazione non puo' essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si puo' disporre durante lo esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilita' dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella e' obbligatoria. Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo inscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Podesta' o il rettorato deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione delle autorita' competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie. Alla stessa approvazione sono soggette le deliberazioni, con le quali si apportino al bilancio le variazioni dipendenti dal maggior avanzo o dal minor disavanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo o disavanzo desunto, a suo tempo, dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo.
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