Regio decreto 383/1934
Art. 305 — I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello …
Art. 305. I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio e' deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario. Il commissario accerta anche le ragioni dell'adempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.
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