Regio decreto 383/1934
Art. 296 — I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il v…
Art. 296. I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte. A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione. Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari. I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.
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