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Regio decreto 383/1934

Art. 294 — Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazion…

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Art. 294. Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono capoluoghi di provincia, e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura. Pei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia il capitolato generale puo' essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura. Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici.

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