Regio decreto 383/1934
Art. 292 — I comuni e le provincie possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio…
Art. 292. I comuni e le provincie possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi. I comuni possono assumere anche la costruzione di case e alberghi popolari.
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