Regio decreto 383/1934
Art. 289 — Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni dema…
Art. 289. Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonche' un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni demaniali e' costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza. Quando il comune o la provincia amministri istituzioni speciali ai sensi degli articoli 59, 132 e 135, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Nei casi di cui agli articoli 36 e 37 devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti o per le frazioni che abbiano patrimonio e spese separate. Sono altresi' separati gli inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal Podesta' o dal Preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il Podesta' o il Preside puo' sempre disporne la revisione. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Podesta' o il Preside, il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, dove esista. Il riepilogo dell'inventario e' allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo. Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.
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