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Regio decreto 383/1934

Art. 284 — Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare…

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Art. 284. Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte. Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattisi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 5.000. Qualsiasi variazione o modifica, ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

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