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Regio decreto 383/1934

Art. 279 — Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori e i membri della Giunta p…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/279parte di Regio decreto 383/1934
Art. 279. Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio.

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