Regio decreto 383/1934
Art. 271 — Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, decadono di p…
Art. 271. Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, decadono di pieno diritto dall'ufficio quando siano condannati per uno dei delitti previsti negli articoli 8 e 44, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre mesi.
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