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Regio decreto 383/1934

Art. 268 — L'ordinamento dei comuni e delle provincie non puo' subire modifiche per effetto di variazioni della popolazi…

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Art. 268. L'ordinamento dei comuni e delle provincie non puo' subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale. Le modifiche sono disposte con decreto del Prefetto.

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