Regio decreto 383/1934
Art. 238 — Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che ab…
Art. 238. Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneita' alle nomine. La nomina dei vincitori e' fatta secondo l'ordine della graduatoria. L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso. Se per altro la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi o decada dalla nomina, l'amministrazione ha facolta' di procedere, in sostituzione di essi, alle nomine dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Tale facolta' non puo' essere piu' esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria. La stessa norma si applica anche peri concorsi a segretario comunale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera, la disposizione di cui all'articolo 180.
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