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Regio decreto 383/1934

Art. 234 — Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni,…

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Art. 234. Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi. Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati o salariati.

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