Regio decreto 383/1934
Art. 23 — Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consigl…
Art. 23. Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri. Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.
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