Regio decreto 383/1934
Art. 217 — Il segretario, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diver…
Art. 217. Il segretario, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano, o presso lo stesso comune, od in altro della stessa provincia. Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del suo grado, egli avra' diritto al primo posto che si renda vacante. La riammissione e' disposta previo parere del Consiglio di amministrazione. Il segretario riammesso e' iscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.
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