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Regio decreto 383/1934

Art. 205 — E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche …

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/205parte di Regio decreto 383/1934
Art. 205. E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformita' alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge. Il provento dei diritti stessi e' ripartito in conformita' alla tabella D annessa alla presente legge. In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario puo' eccedere la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.

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