Regio decreto 383/1934
Art. 188 — Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avan…
Art. 188. Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al Podesta', in presenza di due testimoni. La formula del giuramento e' la seguente: «Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego. «Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio. Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria». Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso la Prefettura negli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta, semplice. Del giuramento e' presa nota nello stato matricolare.
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