Regio decreto 383/1934
Art. 169 — Piu' provincie hanno facolta' di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o piu' comuni, per provved…
Art. 169. Piu' provincie hanno facolta' di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o piu' comuni, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. La costituzione del consorzio e' approvata con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, udite le Giunte provinciali amministrative interessate. Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
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