Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 167
Regio decreto 383/1934

Art. 167 — I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termi…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/167parte di Regio decreto 383/1934
Art. 167. I consorzi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento del fine. I consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione e' dichiarata con decreto del Prefetto della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio. La cessazione puo' essere anche disposta, in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la meta' almeno dei contributi, dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze. Salvo quanto e' previsto nel primo comma, i consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per la loro costituzione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 166 Art. 168 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.