Regio decreto 383/1934
Art. 165 — Si applicano ai consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilita…
Art. 165. Si applicano ai consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilita', la vigilanza e tutela governativa, le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio. La vigilanza e tutela, nonche' la giurisdizione contabile, nei riguardi dei consorzi, sono esercitate, rispettivamente, dal Prefetto, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale.
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