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Regio decreto 383/1934

Art. 155 — Si applicano per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali le disposizioni degli articoli 106 a 110

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/155parte di Regio decreto 383/1934
Art. 155. Si applicano per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali le disposizioni degli articoli 106 a 110. Le attribuzioni del Podesta' sono esercitate dal Preside.

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