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Regio decreto 383/1934

Art. 149 — Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che …

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/149parte di Regio decreto 383/1934
Art. 149. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardino i seguenti oggetti: 1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio; 2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi; 3° acquisto di azioni industriali; 4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta; 6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni; 7° assunzione diretta dei pubblici servizi; 8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali; 9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia; 10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000;

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