Regio decreto 383/1934
Art. 144 — Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati: A)Oneri patrimoniali:
Art. 144. Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati: A)Oneri patrimoniali: 1. imposte, sovrimposte e tasse; 2. conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi; 3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa. B) Spese generali: 1. ufficio ed archivio provinciale; 2. locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane; 3. istituzioni provinciali; 4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati; 5. compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali; 6. contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dalla provincia; annualita' e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza; 7. pensioni ed indennita' o quote di pensioni e di indennita' ai personali e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza totalmente o parzialmente a carico della provincia; 8. contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge; 9. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2146; 10. locali per gli uffici di Prefettura e per l'alloggio dei Prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei comuni gia' sedi di sottoprefettura; 11. contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali; 12. servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia; 13. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta; 14. quote di concorso nelle spese consortili; 15. medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa indicati all'articolo 27; 16. locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva; 17. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «Gazzetta ufficiale»; 18. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia; 19. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni; 20. spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio; 21. sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse; 22. rimborso di spese forzose agli amministratori; 23. indennita' di carica al Preside e al vice-preside, quando siano accordate dal Ministro dell'Interno; 24. contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento; 25. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti. C) Sanita' ed igiene: 1. disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie; 2. funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi; 3. acquisto del chinino di Stato da distribuire, per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni; 4. somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso; 5. prevenzione e cura della pellagra; 6. servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni; 7. contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario; 8. indennita' di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva. D) Opere pubbliche: 1. sistemazione e manutenzione delle strade provinciali; 2. assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia; 3. concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti; 4. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria dichiarate obbligatorie; 5. contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe; 6. contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terzo e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali; 7. costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti. E) Educazione nazionale: 1. personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'istituto tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato; 2. stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi; 3. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica; 4. somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle Regie scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; 5. somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici; 6. somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla; 7. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica; 8. contributi a favore delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore. F) Agricoltura: 1. contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina; 2. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura. G) Assistenza e beneficenza: 1. assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune; 2. assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono; 3. assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome; 4. somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternita' e della infanzia. H) e in generale, tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.
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