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Regio decreto 383/1934

Art. 140 — I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, esse…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/140parte di Regio decreto 383/1934
Art. 140. I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato. E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata: 1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000; 2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto; 3° quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i novi anni. Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione. Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza.

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